(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                Piemonte n. 49S2 del 7 dicembre 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La  presente  legge  istituisce  e  disciplina  l'infrastruttura
regionale  per  l'informazione  geografica,  di  seguito   denominata
infrastruttura geografica regionale, al fine di condividere  con  gli
enti locali e altri  soggetti  pubblici  e  privati  le  informazioni
geografiche-territoriali  su  cui  basare  la  pianificazione  e   la
programmazione generale e settoriale, ai sensi  della  direttiva  del
Parlamento europeo e del consiglio 14 marzo 2007,  n.  2007/2/CE  che
istituisce un'infrastruttura per  l'informazione  territoriale  nella
Comunita' europea (Inspire) e  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 32 (Attuazione  della  direttiva  2007/2/CE  che  istituisce
un'infrastruttura per  l'informazione  territoriale  nella  comunita'
europea «Inspire»). 
  2.  L'infrastruttura  geografica  regionale  persegue  le  seguenti
finalita': 
    a)  permettere  la  condivisione  di  informazioni  a   contenuto
geografico accurate, coerenti, complete e aggiornate, tra gli enti  e
i   soggetti   partecipanti   all'infrastruttura    per    consentire
l'integrazione e la fruizione delle informazioni a tutti i livelli di
governo; 
    b) accrescere il valore delle conoscenze  disponibili  presso  la
pubblica  amministrazione  a  beneficio  della  societa',  attraverso
l'accesso e il libero riuso dei dati geografici, in coerenza  con  la
direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 17 novembre 2003, n.
2003/98/CE  relativa  al  riutilizzo  dell'informazione  del  settore
pubblico, con il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
dell'amministrazione  digitale)  e  con  il  decreto  legislativo  24
gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva  2003/98/CE  relativa
al riutilizzo di documenti nel settore pubblico); 
    c) indicare la fonte e i soggetti titolari  e  custodi  dei  dati
geografici; 
    d) assicurare l'interoperabilita' degli strumenti di acquisizione
e gestione dei dati; 
    e)   conseguire   economie   di   scala    nell'acquisizione    e
nell'aggiornamento dei dati geografici.